
L’art. 42 Legge 7 luglio 2009, n. 88 (c.d.
“Legge comunitaria 2008“) è un provvedimento che – adottato con
cadenza annuale – contiene le disposizioni per l’adempimento degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
Europee.
L’art. 42 Legge n. 88/2009, infatti, modificando l’art. 2250 del
Codice Civile, introduce nuovi obblighi di comunicazione via Web per
le imprese; le società per azioni, le società in accomandita per
azioni e le società a responsabilità limitata che dispongono “di uno
spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una
rete telematica ad accesso pubblico” devono fornire – attraverso
tale mezzo – le seguenti informazioni:
1.la sede sociale, l’ufficio del registro delle imprese presso il
quale la società è iscritta e il numero di iscrizione;
2.il capitale sociale, indicato secondo la somma effettivamente
versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio;
3.l’eventuale stato di liquidazione della società;
4.se, in caso di SpA o di Srl, la società ha un socio unico.
Dal momento che la Legge n. 88/2009 è già in vigore, le società che
non vi abbiano provveduto dovranno senza indugio aggiornare i propri
siti Web con le informazioni innanzi indicate. Ma
l’aggiornamento
del sito Internet aziendale non appare sufficiente ad adempiere al
dettato normativo; infatti, l’espressione “spazio elettronico
destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad
accesso pubblico” ricomprende sicuramente i siti Web, ma anche tutti
gli altri luoghi virtuali di comunicazione, ivi compresi i profili
delle società sui social networks.
Attenzione a non sottovalutare questo semplice adempimento: la sua
omessa esecuzione, ai sensi dell’art. 2630 Codice Civile, espone la
società ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 Euro a 2065
Euro.